Circolare 19/SR-9F
In concomitanza con l’introduzione della fattura elettronica, il Legislatore ha modificato l’art. 1, comma 1, del DPR n. 100/1998 apportando alcune modifiche alla disciplina della detraibilità dell’IVA, specificamente per le fatture di acquisto del mese di dicembre ricevute nel successivo mese di gennaio.
Preambolo: data di ricezione della fattura
L’IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura; la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario della fattura e non la data di messa disposizione della medesima sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE.
Detraibilità dell’IVA per gli acquisti effettuati nei mesi da gennaio a novembre
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle fatture di acquisto ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione è ordinariamente il giorno 16 del medesimo mese (le fatture confluiscono cioè nella liquidazione IVA del mese precedente): tali regole valgono per gli acquisti effettuati nei mesi da gennaio a novembre di ciascun anno.
Acquisti effettuati nel mese di dicembre: momento rilevante ai fini della detraibilità dell’IVA
Il rinnovato art. 1, comma 1, del DPR n. 100/1998 disciplina separatamente la detraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati nel mese di dicembre, prevedendo una eccezione alla regola generale valevole per i restanti mesi. Le fatture acquisti datate dicembre ma ricevute nel mese di gennaio dovranno essere registrate nel mese di gennaio (e non di dicembre) e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio (e non di dicembre). Le fatture acquisti datate dicembre e ricevute nel medesimo mese confluiranno invece in via ordinaria nella liquidazione IVA di dicembre. Può essere utile il seguente schema:
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La su richiamata disciplina riguarda esclusivamente la detraibilità dell’IVA, attesa la rilevanza del momento di ricezione della fattura. Restano ferme le regole ed i tempi di spedizione delle fatture elettroniche (12 giorni dalla data di emissione della fattura), così come restano fermi i criteri di imputazione per competenza dei costi e dei ricavi nel bilancio di esercizio.
Casoria, 30.12.2019
Div. Studi & Ricerche