Circolare 19/SR-3F
La Legge di Bilancio 2020 ritorna sul regime forfettario, già profondamente innovato e ampliato lo scorso anno, modificando questa volta in senso restrittivo le condizioni di accesso e le cause ostative (commi da 691 a 692 dell’articolo 1 D.D.L. Bilancio 2020). Le novità contenute nella prossima Legge di Bilancio impongono quindi alcuni approfondimenti nella finalità di verificare i requisiti di permanenza e accessibilità nel regime forfettario.
Requisiti di accesso: volume d’affari
Il Legislatore conferma il mantenimento della soglia massima di ricavi o compensi annui pari ad € 65.000. Viene invece soppressa la fattispecie che prevedeva (Legge di stabilità 2019) l’estensione del regime, a decorrere dal 2020, fino alla soglia massima di ricavi o compensi pari ad € 100.000 annui (imposta sostitutiva 20%).
Spese per lavoro dipendente
La novellata disciplina del regime forfettario introduce, rispetto alla versione applicata nel 2019, il limite massimo di € 20.000 lordi per spese di lavoro accessorio, di dipendenti e collaboratori. Pertanto, i contribuenti che nel 2019 hanno sostenuto costi di tale natura eccedenti il citato limite non potranno permanere e/o accedere al regime forfettario nel 2020, rientrando a pieno titolo nel regime ordinario quale regime fiscale naturale.
Cause ostative
Dopo appena un anno, il Legislatore reintroduce la condizione di preclusione connessa alla titolarità di redditi di lavoro dipendente e/o assimilato superiori ad € 30.000 lordi nel periodo precedente, ossia nel 2019: in tali circostanze il regime fiscale naturale è quello ordinario. Pertanto, qualora un contribuente in regime forfettario nel 2019 abbia conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilato per importi lordi eccedenti la soglia di € 30.000, nel 2020 è automaticamente fuori dal regime; parimenti un contribuente che volesse accedervi nel 2020 si vedrà preclusa tale opzione.
Regime premiale per i forfettari elettronici
La Legge di bilancio 2019 introduce un mini regime premiale per i contribuenti in regime forfettario che sceglieranno di utilizzare la fatturazione elettronica: coloro che opteranno volontariamente per tale strumento si vedranno ridotti di un anno i termini di decadenza per gli accertamenti tributari (4 anni anziché 5).
Si renderà quindi necessario procedere, nelle prossime settimane, ad una riconsiderazione analitica e concertata delle posizioni della clientela operante nel regime forfettario.
Casoria, 20.12.2019
Div. Studi & Ricerche